LEGA ITALIANA PER LA LOTTA CONTRO I TUMORI ( LILT )
ASSOCIAZIONE PROVINCIALE DI RIETI – ODV
STATUTO
TITOLO PRIMO
Denominazione – Sede – Durata – Scopi
Articolo 1 – Denominazione
Articolo 2 – Sede
Articolo 3 – Durata
Articolo 4 – Scopi
TITOLO SECONDO
Categorie di soci e quota sociale
Articolo 5 – Soci
1.L’Associazione provinciale è formata dalle seguenti categorie di soci, così come regolamentate dall’art.3 dello Statuto nazionale della LILT:
2.Possono essere soci le persone fisiche, le persone giuridiche pubbliche e private, gli enti nonché le associazioni non riconosciute, tutte prive di scopo di lucro.
3.La classificazione delle suddette categorie di soci avviene secondo quanto previsto dall’art. 3 dello Statuto nazionale della LILT.
4.L’Associazione provinciale, previa adozione di apposito regolamento deliberato dal Consiglio direttivo provinciale e notificato alla Sede Centrale può conferire attestati di onore e funzioni onorarie ai soci che si siano contraddistinti per meritoria attività a sostegno della LILT, sentito il parere della Sede centrale.
5.L’Associazione provinciale è tenuta, in base al rapporto associativo, a comunicare annualmente, nei tempi previsti, il numero dei soci alla Sede centrale.
6.I soci dell’Associazione provinciale della LILT, sempre in relazione al rapporto associativo in essere, ricevono una tessera conforme al modello approvato dal Consiglio direttivo nazionale con l’indicazione anche dell’Associazione provinciale di appartenenza.
7.L’aspirante socio acquisisce lo stato di socio dell’Associazione previa domanda di iscrizione al Consiglio direttivo provinciale, con le modalità previste al riguardo dalle vigenti disposizioni normative del Terzo settore.
Nell’istanza in parola l’aspirante socio deve anche dichiarare di conoscere e di accettare, senza riserva alcuna, il presente statuto, come pure i disciplinari eventualmente posti in essere dall’Associazione e di attenersi alle deliberazioni legittimamente adottate dagli organi sociali.
Il CDP entro trenta giorni dalla data dell’istanza, la esamina senza alcun pregiudizio o intento discriminatorio e, accettata la richiesta di entrare a far parte dell’Associazione, annota l’iscrizione nel libro dei soci, comunicando l’avvenuta ammissione al richiedente.
Qualora il CDP si pronunci negativamente, l’aspirante socio può, entro 30 giorni decorrenti dalla data di comunicazione di rigetto dell’istanza, proporre reclamo all’Assemblea dell’Associazione per la riforma del provvedimento, la quale se non appositamente convocata, delibererà in occasione della prima riunione successiva.
8.Ciascun socio ha diritto di esercitare un solo voto nelle riunioni dell’organo assembleare.
Articolo 6 – Perdita della qualità di socio
1.La qualità di socio è personale e si perde per:
TITOLO TERZO
Organi dell’Associazione
Articolo 7
1.Sono organi dell’Associazione provinciale:
Articolo 8 – Compiti dell’Assemblea dei soci
1.L’Assemblea provinciale dei soci ha i seguenti compiti:
2.E’ facoltà della Associazione provinciale affidare altri compiti all’Assemblea soprattutto in relazione alle normative regionali.
Articolo 9 – Convocazione Assemblea dei soci
1.L’Assemblea dei soci si riunisce almeno una volta l’anno.
2.E’ convocata dal Presidente provinciale tramite invito affisso nei locali della Associazione provinciale, pubblicazione sul sito web o sul notiziario dell’Associazione oppure su uno o più organi di stampa a diffusione provinciale ovvero comunicato con qualsiasi altro mezzo ritenuto idoneo (pec, e-mail, sms,whatsapp ecc. ), almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione, salvo il maggior termine previsto in caso di elezione degli organi sociali.
3.Nell’avviso di convocazione deve essere riportato il luogo dove si terrà l’Assemblea, la data e l’ora nonché l’ordine del giorno degli argomenti su cui è chiamata a deliberare l’Assemblea dei soci.
4.L’Assemblea deve essere convocata dal Presidente provinciale quando ne abbiano fatto richiesta scritta e motivata l’Organo di controllo oppure da almeno il cinque per cento dei soci.
5.Qualora il Presidente provinciale non provveda alla convocazione entro quindici (15) giorni, vi provvede l’Organo controllo stesso quando questo ne abbia fatto richiesta.
Articolo 10 – Intervento Assemblea dei Soci
1.Hanno diritto ad intervenire all’Assemblea i soci in regola con il pagamento della quota associativa ed iscritti da almeno tre mesi.
2. Il socio può farsi rappresentare in assemblea da un altro socio, che non sia componente del Consiglio direttivo provinciale o dell’Organo di Controllo, conferendo ad esso apposita delega scritta corredata da fotocopia di un documento di identità in corso di validità del delegante.
3.Ciascun socio non può avere più di tre deleghe.
Articolo 11 – Presidente Assemblea Soci
1.L’Assemblea dei soci è presieduta dal Presidente del CDP e in caso di sua assenza o di suo impedimento dal vice Presidente, e in caso di assenza o di impedimento anche di quest’ultimo, dal Consigliere più anziano di età, in caso di assenza o impedimento dei componenti di cui sopra l’Assemblea è presieduta dal socio presente più anziano di età.
2.Il Presidente dell’Assemblea nomina un segretario e qualora lo ritenga necessario anche due scrutatori.
3.Compete al Presidente dirigere il dibattito assembleare e indicare il sistema di votazione.
4.Delle riunioni dell’Assemblea viene redatto, a cura del segretario apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario, tenuto in consegna dal segretario medesimo.
Articolo 12 – Validità assemblea dei soci
1.In prima convocazione l’Assemblea dei soci è regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati.
2.Nelle assemblee convocate per l’elezione degli organi sociali o per le modifiche da apportare all’atto costitutivo o allo statuto, la seconda convocazione si intende automaticamente fissata per la stessa ora del giorno successivo ed è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti.
3.L’Assemblea delibera a maggioranza dei votanti.
Articolo 13 – Elezioni CDP e Organi di controllo
1.I componenti del CDP e dell’Organo di Controllo sono eletti dall’Assemblea dei soci.
2.Un regolamento esecutivo, deliberato dal CDP, sulla base di uno schema tipo, formalizzato dalla Sede Centrale della LILT, da adottarsi almeno quindici (15) giorni prima della scadenza degli organi sezionali, stabilisce procedure e modalità delle operazioni elettorali prevedendo altresì, l’incompatibilità per i coniugi, i parenti o gli affini entro il secondo grado, di ricoprire contestualmente le cariche sociali di cui al presenteregolamento.
3.Le elezioni sono indette dal CDP uscente almeno quindici (15) giorni prima della scadenza del mandato.
4.E’data facoltà presentare una o più liste elettorali.
5.L’Associazione provinciale nella costituzione dei propri organi sociali favorisce l’attuazione del principio di pari opportunità tra uomini e donne.
6.In prima applicazione del presente Statuto la Sede Centrale stabilirà tempi e modalità per le elezioni del CDP LILT e dell’Organo di controllo.
Articolo 14 – Consiglio Direttivo Provinciale (CDP)
1. L’Associazione provinciale è amministrata dal CDP, composto da cinque a undici componenti,rispettandone la componente di genere secondo quanto disposto dalla normativa vigente. Il CDP uscente motiva e determina, nell’occasione dell’adozione del Regolamento esecutivo di cui all’art.13 comma 2, il numero dei membri del consesso.
2. Possono essere eletti componenti del CDP i soci iscritti da almeno 3 (tre mesi) dalla data delle elezioni.
3. I componenti del CDP durano in carica cinque anni e sono rieleggibili per 2 mandati.
4. Possono partecipare alle sedute del CDP, con voto consultivo, i soci che abbiano esercitato, senza demerito, il mandato di Presidente della Sezione/Associazione per almeno due mandati. Possono partecipare altresì alle riunioni consiliari, sempre con voto consultivo, il direttore sanitario degli ambulatori , ove questo esista, dell’Associazione, nonché un rappresentante eletto delle delegazioni comunali.
5.Le delegazioni comunali, espressione diretta di capillare vitalità dell’Associazione provinciale nell’ambito del proprio territorio, vengono costituite a richiesta dei singoli cittadini e previa deliberazione del CDP.
Articolo 15 – Convocazione e validità CDP
1.Il CDP è convocato in seduta ordinaria almeno due volte l’anno e, in seduta straordinaria, ogni volta che il Presidente provinciale o la maggioranza del Consiglio lo ritenga opportuno e qualora richiesto da norme speciali o da leggi nazionali e regionali, per deliberare su specifici argomenti.
2.Il CDP è validamente costituito quando è presente la metà più uno dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei presenti.
3.Salvo diverse normative nazionali o regionali, in caso di parità di voti, quando i presenti e votanti siano in numero pari, prevale il voto del Presidente provinciale.
4.Il CDP è presieduto dal presidente ed in caso di sua assenza o di suo impedimento dal vice Presidente.
5.In caso di assenza o di impedimento di entrambi, il CDP è presieduto dal consigliere più anziano di età.
6.Di ciascuna riunione viene redatto, su apposito registro il relativo verbale, numerato progressivamente che viene sottoscritto dal Presidente provinciale e dal Segretario.
Articolo 16 – Convocazione CDP
1.Il CDP è convocato dal Presidente e, in caso di sua assenza o di suo impedimento, dal vice Presidente mediante avviso scritto, contenente gli argomenti su cui pronunciarsi, consegnato a mano o inviato per posta, o posta elettronica o qualsiasi altro mezzo idoneo che ne garantisca l’avvenuta ricevuta (es. sms, whatsapp, ecc.) a tutti i componenti del Consiglio stesso almeno sette giorni prima del giorno fissato per l’adunanza.
2.In caso di urgenza la convocazione può essere ridotta a tre giorni per mezzo di posta elettronica, sms o whatsapp.
3.La presenza di tutti i consiglieri sana qualsiasi irregolarità formale della convocazione purché siano stati fissati gli argomenti da trattare.
Articolo 17 – Sostituzione consigliere CDP
Qualora venga a cessare dalla carica un consigliere, il CDP provvede alla sostituzione nominando tra i non eletti il più votato della lista elettorale vincente.
Se la maggioranza dei componenti eletti del CDP cessa dalla carica, si dovrà procedere al rinnovo dell’intero organo, dando relativa comunicazione alla Sede Centrale della LILT.
Articolo 18 – Attribuzioni CDP
1.Il CDP è investito dei più ampi poteri per il compimento di tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, utili o necessari per il raggiungimento degli scopi statutari.
2.A tal fine:
Articolo 19 – Il Presidente
1.Il Presidente provinciale, che è anche Presidente dell’Assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo provinciale, è eletto dal CDP tra i propri componenti, dura in carica cinque anni e può essere confermato per due mandati.
2.Il Presidente provinciale ha la rappresentanza legale della Associazione provinciale e può compiere tutti gli atti non espressamente riservati alla competenza di altri organi nonché delegare singoli compiti, riguardanti la sua funzione, al Vice Presidente od altri componenti del Consiglio Direttivo Provinciale.
3.In assenza del Presidente i suoi poteri sono esercitati dal Vice Presidente.
4. Il Presidente provinciale invia alla Sede Centrale, in costanza del rapporto associativo e perché ne abbia doverosa conoscenza, il bilancio d’esercizio approvato dagli organi sociali e dall’Organo di Controllo entro il 28 febbraio dell’anno successivo e il bilancio preventivo per il successivo esercizio con allegato il programma delle attività entro il 30 settembre dell’anno precedente per la relativa valutazione rispetto alle indicazioni del CDN, alla coerenza rispetto ai programmi nazionali ed ai fini istituzionali della LILT, con conseguente presa d’atto. Eventuali difformità riscontrate in sede di valutazione dovranno essere sanate, pena la revoca del riconoscimento LILT, entro il termine stabilito nella formale contestazione. In via prioritaria il Presidente è tenuto, secondo quanto previsto dal Codice per il Terzo settore, a trasmettere il bilancio agli Uffici del Registro unico nazionale secondo le forme modalità previste e in relazione alla capacità economica e contabile del conto stesso.
5. In caso di necessità o urgenza, il solo Presidente ha facoltà di prendere decisioni di competenza del Consiglio Direttivo Provinciale, salvo ratifica da parte dello stesso Consiglio Direttivo Provinciale alla prima riunione da convocarsi entro i successivi trenta giorni, pena la decadenza del provvedimento assunto.
Tale facoltà non è esercitabile per deliberazioni riguardanti il bilancio d’esercizio, il bilancio preventivo, la sottoscrizione di atti d’obbligo o spese superiori a euro 5.000 (cinquemila euro/00).
Articolo 20 – Organo di controllo
1.L’Associazione è dotata dell’Organo di controllo monocratico, al quale si applica l’art.2399 del Codice civile, al cui componente che deve essere un revisore legale iscritto nell’apposito registro, si affida anche l’esercizio del controllo contabile dell’Associazione, svolgendo compiti e funzioni di cui al richiamato art. 30 del Codice per il Terzo settore.
2.L’Organo viene eletto dall’Assemblea dei soci unitamente ai componenti del CDP e dura in carica per lo stesso periodo del CDP.
Articolo 21 – Coordinamento Regionale delle Associazioni
TITOLO QUARTO
Patrimonio – Gestione finanziaria
Articolo 22 – Patrimonio
1.L’Associazione provinciale provvede agli scopi statutari:
Articolo 23 – Gestione finanziaria
1.L’esercizio finanziario coincide con l’anno solare.
2.Per ogni esercizio finanziario devono essere compilati il bilancio d’esercizio con annesso lo stato patrimoniale, il conto economico e la nota integrativa e il bilancio preventivo con il programma di attività che dovranno essere comunicati preventivamente all’Organo di controllo.
L’Associazione è tenuta, al ricorrere delle condizioni, a depositare presso il Registro unico nazionale per il Terzo settore e pubblicare presso il proprio sito internet il bilancio sociale nei termini previsti dall’art.14 del Codice per il Terzo settore.
Articolo 24 – Rapporti con LILT nazionale
1.L’Associazione ha patrimonio proprio, distinto da quello della LILT nazionale, ed opera in completa autonomia contabile, amministrativa e gestionale, rispondendo con il proprio patrimonio di tutte le obbligazioni inerenti i rapporti da essa instaurati. E’ inibita all’Associazione la distribuzione anche in modo indiretto di avanzi di gestione o utili, fondi e riserve comunque denominate ai propri associati, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento del vincolo associativo.
2.Versa alla Sede centrale il contributo annuale relativo al numero dei soci iscritti, come determinato dal CDN.
3.Atteso che il CDN della LILT indica eventuali criteri di contribuzione alle attività ed alle iniziative delle singole Associazioni provinciali, l’Associazione provinciale partecipa in rapporto ai propri mezzi a programmi di rilevanza nazionale e regionale, secondo modalità e criteri riassunti dalla Sede centrale.
TITOLO QUINTO
Decadenza degli organi associativi
Articolo 25 – Decadenza organi associativi
1. Lo scioglimento dell’Associazione per qualunque causa è deliberato dall’Assemblea straordinaria, con il voto favorevole di almeno trequarti degli associati. Nella medesima seduta l’Assemblea nomina uno o più liquidatori muniti dei necessari poteri.
2. L’attivo residuale patrimoniale dell’Associazione, esaurita la liquidazione, e secondo quanto disposto dall’Assemblea, sarà devoluto ad altra Associazione LILT che sia ente del terzo settore, previa indicazione del CDN e parere positivo dell’Ufficio di cui all’art.45 del Codice del Terzo Settore e salva altra e diversa destinazione imposta dalla legge.
TITOLO SESTO
Norme sulla trasparenza, diritti dei soci e finali
Art.26 – Norme sulla trasparenza
1.Tutte le attività dell’Associazione provinciale devono avvenire nel segno della massima trasparenza.
2.L’Associazione provinciale è tenuta presso la sede amministrativa a tenere aggiornato l’Albo nel quale affiggere, gli avvisi della vita associativa.
3.L’Associazione provinciale, al ricorrere delle condizioni previste dall’art.14 del Codice del Terzo Settore,pubblica il bilancio sociale sul proprio sito internet e sul Registro unico per il Terzo settore.
L’Associazione provinciale, inoltre, rende noti anche gli eventuali emolumenti, compensi e corrispettivi a qualsiasi titolo erogati a componenti degli organi associativi e operatori dell’Associazione provinciale.
Art.27 – Diritti dei soci
1.Gli associati hanno il diritto di esaminare i libri sociali dell’Associazione provinciale.
2.La richiesta è esaminata dal Presidente dell’Associazione provinciale. Qualora non vi sia dubbio alcuno sulla identità del socio,la legittimazione del socio richiedente e sulla sussistenza dell’interesse personale e concreto all’accesso essa è accolta senza ulteriori formalità.
3.Nel caso non fosse possibile l’accesso immediato, viene stabilito un altro giorno e comunque entro 30 giorni dalla richiesta formalizzata.
In presenza di eventuale diniego all’accesso, il socio rivolge richiesta al CDP e, per conoscenza, alla Sede Centrale LILT, chiedendo un pronunciamento al riguardo.
Ove perdurasse ancora il diniego di accesso anche da parte del CDP, il socio ha facoltà di rivolgersi direttamente all’Assembleaprovinciale e, per conoscenza, alla Sede centrale.
Il Socio che esamina i libri sociali è tenuto alla riservatezza sulla documentazione esaminata.
Art.28 – Norme finali
Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto si fa riferimento allo statuto nazionale della LILT e al Codice per il Terzo settore.